PARTE SECONDA
LIBRO VII -
GIUDIZIO
TITOLO II -
Dibattimento
Capo IV -
Nuove contestazioni
Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni (1)
1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516 commi 1-bis e 1-ter, 517 comma 1-bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. (2)
2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.
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(1) Articolo inserito dall'art. 189, DLGS 19/2/1998 n. 51.
(2) Comma sostituito dall'art. 47, L 16/12/1999 n. 479.