PARTE SECONDA
LIBRO VII -
GIUDIZIO
TITOLO II -
Dibattimento
Capo III -
Istruzione dibattimentale
Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero (1)
1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.
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(1) Articolo inserito dall'art. 8, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356 e successivamente sostituito dall'art. 43, L 16/12/1999 n. 479.