PARTE SECONDA
LIBRO VII - GIUDIZIO
TITOLO II - Dibattimento
Capo III - Istruzione dibattimentale

Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (1)

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

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(1) Articolo modificato dall'art. 8, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356 e successivamente dall'art. 18, L 7/12/2000 n. 397.


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