PARTE SECONDA
LIBRO VII -
GIUDIZIO
TITOLO II -
Dibattimento
Capo III -
Istruzione dibattimentale
Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (1)
1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.
-----
(1) Articolo modificato dall'art. 8, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356 e successivamente dall'art. 18, L 7/12/2000 n. 397.