PARTE SECONDA
LIBRO VII - GIUDIZIO
TITOLO II - Dibattimento
Capo III - Istruzione dibattimentale

Lettura di verbali di prove di altri procedimenti (1)

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.

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(1) Articolo inserito dall'art. 8, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356.


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