PARTE SECONDA
LIBRO VII -
GIUDIZIO
TITOLO II -
Dibattimento
Capo III -
Istruzione dibattimentale
Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.