PARTE SECONDA
LIBRO VII - GIUDIZIO
TITOLO II - Dibattimento
Capo III - Istruzione dibattimentale

Esame diretto e controesame dei testimoni

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.
3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.
4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis. (1)
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600,600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 601, 602,609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. (2)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 13, L 3/8/1998 n. 269.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13, L 3/8/1998 n. 269 e successivamente modificato dall'art. 15, L 11/8/2003 n. 228.


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