PARTE SECONDA
LIBRO VII - GIUDIZIO
TITOLO II - Dibattimento
Capo II - Atti introduttivi

Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace

1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.


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