PARTE SECONDA
LIBRO VII -
GIUDIZIO
TITOLO II -
Dibattimento
Capo II -
Atti introduttivi
Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace
1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.