PARTE SECONDA
LIBRO VII -
GIUDIZIO
TITOLO I -
Atti preliminari al dibattimento
Facoltà dei difensori
1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.