PARTE SECONDA
LIBRO VI -
PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO III -
Giudizio direttissimo
Trasformazione del rito
1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis,
comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo (1).
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(1) Comma sostituito dall'art. 35, L 16/12/1999 n. 479 e successivamente modificato dall'art. 2-nonies, DL 7/4/2000 n. 82 convertito con modificazioni dall'art. 1, L 5/6/2000 n. 144.