PARTE SECONDA
LIBRO VI - PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO I - Giudizio abbreviato

Limiti all'appello

1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. (1)
2. (2)
3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.

-----
(1) Comma sostituito dall'art. 31, L 16/12/1999 n. 479 e successivamente modificato dall'art. 2, L 20/2/2006 n. 46.
(2) Comma abrogato dall'art. 31, L 16/12/1999 n. 479.


Indietro

Stampa questa pagina