PARTE SECONDA
LIBRO VI - PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO I - Giudizio abbreviato

Decisione

1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza; (1)
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo. (2).
3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

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(1) Comma inserito dall'art. 30, L 16/12/1999 n. 479.
(2) Comma modificato dall'art. 30, L 16/12/1999 n. 479.


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