PARTE SECONDA
LIBRO V - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO X - Revoca della sentenza di non luogo a procedere

Ricorso per cassazione

1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e). (1)

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(1) Comma modificato dall'art. 6, L 26/3/2001 n. 128.


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