PARTE SECONDA
LIBRO V - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO IX - Udienza preliminare

Discussione

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione.
2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta (1).
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

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(1) Comma modificato dall'art. 2, L 7/8/1997 n. 267 e successivamente sostituito dall'art. 20, L 16/12/1999 n. 479.


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