PARTE SECONDA
LIBRO V - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO IX - Udienza preliminare

Rinnovazione dell'avviso (1)

1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.
2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

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(1) Articolo inserito dall'art. 19, L 16/12/1999 n. 479.


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