PARTE SECONDA
LIBRO V -
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO VII -
Incidente probatorio
Provvedimenti per i casi di urgenza
1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.