PARTE SECONDA
LIBRO V - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO VI-BIS - Investigazioni difensive (1)

Attività investigativa preventiva (2)

1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

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(1) Titolo inserito dall'art. 11, L 7/12/2000 n. 397.
(2) Articolo inserito dall'art. 11, L 7/12/2000 n. 397 che ha inserito l'intero Titolo VI-bis.


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