PARTE SECONDA
LIBRO V - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO VI-BIS - Investigazioni difensive (1)

Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico (2)

1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

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(1) Titolo inserito dall'art. 11, L 7/12/2000 n. 397.
(2) Articolo inserito dall'art. 11, L 7/12/2000 n. 397 che ha inserito l'intero Titolo VI-bis.


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