PARTE SECONDA
LIBRO V -
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO VI-BIS -
Investigazioni difensive (1)
Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione (2)
1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
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(1) Titolo inserito dall'art. 11, L 7/12/2000 n. 397.
(2) Articolo inserito dall'art. 11, L 7/12/2000 n. 397 che ha inserito l'intero Titolo VI-bis.