PARTE SECONDA
LIBRO V -
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO VI -
Arresto in flagranza e fermo
Stato di flagranza
1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.