PARTE SECONDA
LIBRO V -
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO V -
Attività del pubblico ministero
Assunzione di informazioni
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis,198, 199, 200, 201, 202 e 203. (1)
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(1) Comma modificato dall'art. 5, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356, dall'art. 9, L 7/12/2000 n. 397 e successivamente dall'art. 13, L 1/3/2001 n. 63.