PARTE SECONDA
LIBRO V - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO IV - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria

Altre sommarie informazioni

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362. (1).
1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto (424).

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(1) Comma modificato dall'art. 4, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356 e successivamente dall'art. 13, L 1/3/2001 n. 63.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356.


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