PARTE SECONDA
LIBRO V -
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO II -
Notizia di reato
Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazioni difensiva (1)
1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.
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(1) Articolo inserito dall'art. 8, L 7/12/2000 n. 397.