PARTE SECONDA
LIBRO V - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO II - Notizia di reato

Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazioni difensiva (1)

1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.

-----
(1) Articolo inserito dall'art. 8, L 7/12/2000 n. 397.


Indietro

Stampa questa pagina