PARTE SECONDA
LIBRO V -
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO II -
Notizia di reato
Acquisizione delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.