PARTE SECONDA
LIBRO V - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO I - Disposizioni generali

Giudice per le indagini preliminari

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.
1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (1).
1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (2)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 12, DL 20/11/1991 n. 367, convertito con modificazioni dalla L 20/1/1992 n. 8.
(2) Comma aggiunto dall'art. 10-bis, DL 18/10/2001 n. 374 convertito con modificazioni dalla L 15/12/2001 n. 438.


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