PARTE PRIMA
LIBRO IV -
MISURE CAUTELARI
TITOLO II -
Misure cautelari reali
Capo II -
Sequestro preventivo
Appello (1)
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (2).
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.
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(1) Articolo inserito dall'art. 17, DLGS 14/1/1991 n. 12.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, DL 23/10/1996 n. 553, convertito con modificazioni dalla L 23/12/1996 n. 652 e successivamente modificato dall'art. 180, DLGS 19/2/1998 n. 51.