PARTE PRIMA
LIBRO IV -
MISURE CAUTELARI
TITOLO I -
Misure cautelari personali
Capo VIII -
Riparazione per l'ingiusta detenzione
Procedimento per la riparazione
1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314. (1)
2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere euro 516.456,90 (lire un miliardo). (1)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.
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(1) Comma sostituito dall'art. 15, L 16/12/1999 n. 479.