PARTE PRIMA
LIBRO IV -
MISURE CAUTELARI
TITOLO I -
Misure cautelari personali
Capo VII -
Applicazione provvisoria di misure di sicurezza
Condizioni di applicabilità
1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 comma 2.