PARTE PRIMA
LIBRO IV - MISURE CAUTELARI
TITOLO I - Misure cautelari personali
Capo V - Estinzione delle misure

Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure

1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.


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