PARTE PRIMA
LIBRO IV -
MISURE CAUTELARI
TITOLO I -
Misure cautelari personali
Capo IV -
Forma ed esecuzione dei provvedimenti
Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (1)
1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita (2).
1-bis. Se la persona é sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione (3).
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare (3).
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagliarticoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. (4)
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. (5)
4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato (6).
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, per le indagini preliminari del luogo. (7).
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice (8).
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(1) Rubrica sostituita dall'art. 11, L 8/8/1995 n. 332.
(2) Comma modificato dall'art. 13, DLGS 14/1/1991 n. 12, dall'art. 11, L 8/8/1995 n. 332 e successivamente dall'art. 2, DL 22/2/1999 n. 29 convertito con modificazioni dalla L 21/4/1999 n. 109.
(3) Comma aggiunto dall'art. 11, L 8/8/1995 n. 332.
(4) Comma modificato dall'art. 11, L 8/8/1995 n. 332.
(5) Comma sostituito dall'art. 12, L 1/3/2001 n. 63.
(6) Comma inserito dall'art. 2, DL 22/2/1999 n. 29 convertito con modificazioni dalla L 21/4/1999 n. 109.
(7) Comma modificato dall'art. 2, DL 22/2/1999 n. 29 convertito con modificazioni dalla L 21/4/1999 n. 109.
(8) Comma sostituito dall'art. 11, L 8/8/1995 n. 332.