PARTE PRIMA
LIBRO IV - MISURE CAUTELARI
TITOLO I - Misure cautelari personali
Capo II - Misure coercitive

Divieto di custodia cautelare (1)

1. (2).
2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento. (3)
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275. (3)

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(1) Articolo inserito dall'art. 1, DL 14/5/1993 n. 139 convertito con modificazioni dalla L 14/7/1993 n. 222.
(2) Comma abrogato dall'art. 3, L 12/7/1999 n. 231.
(3) Comma sostituito dall'art. 3, L 12/7/1999 n. 231.


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