PARTE PRIMA
LIBRO IV -
MISURE CAUTELARI
TITOLO I -
Misure cautelari personali
Capo II -
Misure coercitive
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.