PARTE PRIMA
LIBRO IV -
MISURE CAUTELARI
TITOLO I -
Misure cautelari personali
Capo II -
Misure coercitive
Divieto di espatrio
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.
2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. (1)
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(1) Comma aggiunto dall'art. 9, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356.