PARTE PRIMA
LIBRO IV -
MISURE CAUTELARI
TITOLO I -
Misure cautelari personali
Capo I -
Disposizioni generali
Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure (1)
1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (2).
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(1) Articolo modificato dall'art. 2, DL 1/3/1991 n. 60.
(2) Comma modificato dall'art. 6, L 8/8/1995 n. 332 e successivamente dall'art. 4, L 26/3/2001 n. 128.