PARTE PRIMA
LIBRO III -
PROVE
TITOLO III -
Mezzi di ricerca della prova
Capo IV -
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche (1)
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
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(1) Articolo inserito dall'art. 11, L 23/12/1993 n. 547.