PARTE PRIMA
LIBRO III - PROVE
TITOLO II - Mezzi di prova
Capo VII - Documenti

Rilascio di copie

1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116.

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