PARTE PRIMA
LIBRO III -
PROVE
TITOLO II -
Mezzi di prova
Capo VII -
Documenti
Rilascio di copie
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116.