PARTE PRIMA
LIBRO III -
PROVE
TITOLO II -
Mezzi di prova
Capo VII -
Documenti
Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici
1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.
2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268 comma 7.