PARTE PRIMA
LIBRO III - PROVE
TITOLO II - Mezzi di prova
Capo VII - Documenti

Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici

1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.
2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268 comma 7.


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