PARTE PRIMA
LIBRO III -
PROVE
TITOLO II -
Mezzi di prova
Capo VII -
Documenti
Documenti falsi
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.