PARTE PRIMA
LIBRO III -
PROVE
TITOLO II -
Mezzi di prova
Capo VII -
Documenti
Verbali di prove di altri procedimenti (1)
1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.
2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile. (2)
3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili. (3)
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503. (4)
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo. (5)
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(1) Articolo sostituito dall'art. 3, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356.
(2) Comma inserito dall'art. 3, L 7/8/1997 n. 267 e successivamente sostituito dall'art. 9, L 1/3/2001 n. 63.
(3) Comma sostituito dall'art. 9, L 1/3/2001 n. 63.
(4) Comma modificato dall'art. 3, L 7/8/1997 n. 267 e successivamente sostituito dall'art. 9, L 1/3/2001 n. 63.
(5) Comma modificato dall'art. 3, L 7/8/1997 n. 267.