PARTE PRIMA
LIBRO III - PROVE
TITOLO II - Mezzi di prova
Capo VI - Perizia

Comunicazioni relative alle operazioni peritali

1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.


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