PARTE PRIMA
LIBRO III -
PROVE
TITOLO II -
Mezzi di prova
Capo IV -
Ricognizioni
Altre ricognizioni
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.