PARTE PRIMA
LIBRO III - PROVE
TITOLO II - Mezzi di prova
Capo IV - Ricognizioni

Altre ricognizioni

1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.


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