PARTE PRIMA
LIBRO III - PROVE
TITOLO I - Disposizioni generali

Requisiti della prova in casi particolari (1)

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. (2)
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis,609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici. (3)

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(1) Articolo inserito dall'art. 3, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356.
(2) Comma sostituito dall'art. 3, L 1/3/2001 n. 63.
(3) Comma aggiunto dall'art. 13, L 3/8/1998 n. 269 e successivamente modificato dall'art. 14, L 6/2/2006 n. 38..


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