PARTE PRIMA
LIBRO II - ATTI
TITOLO V - Notificazioni

Notificazioni richieste dal pubblico ministero

1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.(1)
2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale (2).
4. (3).

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(1) Comma sostituito dall'art. 17, DL 27/7/2005 n. 144 convertito con modificazioni dalla L 31/7/2005 n. 155.
(2) Comma sostituito dall'art. 2, DLGS 14/1/1991 n. 12.
(3) Comma soppresso dall'art. 2, DLGS 14/1/1991 n. 12.


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