PARTE PRIMA
LIBRO II - ATTI
TITOLO II - Atti e provvedimenti del giudice

Accompagnamento coattivo di altre persone

1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione) a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.


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