PARTE PRIMA
LIBRO II -
ATTI
TITOLO II -
Atti e provvedimenti del giudice
Accompagnamento coattivo di altre persone
1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione) a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.