PARTE PRIMA
LIBRO II - ATTI
TITOLO I - Disposizioni generali

Partecipazione del sordo, muto o sordomuto (1) ad atti del procedimento

1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto (1) vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto (143) si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.
2. Se il sordo, il muto o il sordomuto (1) non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

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(1) A norma dell'art. 1, L 20/2/2006 n. 95 il termine "sordomuto" è sostituito con l'espressione "sordo".


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