PARTE PRIMA
LIBRO II -
ATTI
TITOLO I -
Disposizioni generali
Surrogazione di copie agli originali mancanti
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.
2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica. (1)
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(1) Comma modificato dall'art. 177, DLGS 19/2/1198 n. 51.