PARTE PRIMA
LIBRO I - SOGGETTI
TITOLO V - Parte civile,responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Esclusione di ufficio della parte civile

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.


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