PARTE PRIMA
LIBRO I - SOGGETTI
TITOLO V - Parte civile,responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Termine per la costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.


Indietro

Stampa questa pagina