PARTE PRIMA
LIBRO I - SOGGETTI
TITOLO II - Pubblico ministero

Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata (1)

1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54bis riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati.

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(1) Articolo inserito dall'art. 2, DL 20/11/1991 n. 367.


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