PARTE PRIMA
LIBRO I - SOGGETTI
TITOLO II -
Pubblico ministero
Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale (1)
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; (2)
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia (3).
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416bis, 600, 601, 602, e630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (4).
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (5).
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter. (6)
-----
(1) Rubrica sostituita dall'art. 3, DL 20/11/1991 n. 367.
(2) Lettera modificata dall'art. 175, DLGS 19/2/1998 n. 51.
(3) Comma modificato dall'art. 3, DL 20/11/1991 n. 367.
(4) Comma aggiunto dall'art. 3, DL 20/11/1991 n. 367 modificato dall'art. 5, L 19/3/2001 n. 92 e successivamente dall'art. 6, L 11/8/2003 n. 228.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3, DL 20/11/1991 n. 367.
(6) Comma aggiunto dall'art. 10-bis , DL 18/10/2001 n. 374 convertito con modificazioni dala L 15/12/2001 n. 438.