PARTE PRIMA
LIBRO I - SOGGETTI
TITOLO I - Giudice
Capo VIII - Rimessione del processo

Casi di rimessione (1)

1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.

-----
(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L 7/11/2002 n. 248.


Indietro

Stampa questa pagina